Legge di Bilancio 2026
- Studio Faccincani
- 28 gen
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 29 gen
MODIFICA DEGLI SCAGLIONI IRPEF
Per l'anno 2026 l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
· fino a 28.000 euro, 23%;
· oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;
· oltre 50.000 euro, 43%.
Nel secondo scaglione l’aliquota è stata quindi ridotta dal 35% al 33%.
DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI
Tale misura sarà operativa sui cedolini solo dopo gli opportuni chiarimenti attesi dall’Agenzia Entrate
Gli incrementi retributivi stabiliti dal CCNL ed erogati nell’anno 2026 saranno assoggettati solo ad una imposta sostitutiva al 5% (anziché all’IRPEF a scaglioni) per tutti i dipendenti che abbiano avuto nel 2025 un reddito da lavoro dipendente inferiore a 33.000 euro.
Il contratto collettivo nazionale nel quale sono previsti gli aumenti deve essere stato sottoscritto tra il 01/01/2024 e il 31/12/2026.
L’applicazione della misura sarà automatica; solo nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente del 2025 non sia a noi noto, sarà richiesto al dipendente produrre un’autocertificazione. Predisporremo la relativa modulistica appena saranno disponibili i chiarimenti applicativi.
DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI
Tale misura sarà operativa sui cedolini solo dopo gli opportuni chiarimenti attesi dall’Agenzia Entrate
Per il solo anno 2026 è prevista una tassazione sostitutiva con aliquota al 15% (invece dell’ordinaria aliquota IRPEF) per le somme corrisposte a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno
- maggiorazioni e indennità per il lavoro festivo
- indennità corrisposte per il lavoro a turni
Nel limite massimo di 1.500 euro all’anno e per i soli lavoratori che abbiano avuto nel 2025 un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro.
L’applicazione della misura sarà automatica; solo nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente del 2025 non sia a noi noto, sarà richiesto al dipendente produrre un’autocertificazione. Predisporremo la relativa modulistica appena saranno disponibili i chiarimenti applicativi.
BUONI PASTO
I buoni pasto corrisposti con modalità elettronica sono esenti da tasse e contributi fino a un massimo di 10 euro (soglia aumentata rispetto ai precedenti 8 euro). Rimane invece il limite dei 4 euro per i buoni pasto cartacei.
PREMI DI RISULTATO: ALIQUOTA AGEVOLATA
La Legge riduce per gli anni 2026 e 2027 la tassazione sui premi di produttività siglati con i sindacati maggiormente rappresentativi, portando l’aliquota dal 5% all’1%.
La quota massima di premio che può essere detassata è pari a 5.000 euro per dipendente (aumentata rispetto ai precedenti 3.000 euro); rimane invariata la condizione che il dipendente abbia avuto nel 2025 un reddito inferiore a 80.000 euro.
Restano invariate anche le condizioni previste dalla Legge e dalle note di prassi dell'Agenzia delle Entrate per consentire il beneficio della cosiddetta “detassazione”: l'aliquota agevolata è applicabile a fronte di premi di risultato, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto del MinLavoro.
L’atto istitutivo del premio di risultato deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro in via telematica.
BONUS LAVORATRICI CON FIGLI: AUMENTO IMPORTO
Le lavoratrici madri di 2 figli (il figlio più piccolo deve avere meno di 10 anni) con rapporto di lavoro dipendente e reddito inferiore a 40.000 euro annui hanno diritto a una somma pari a 60 euro mensili (contro i 40 dello scorso anno) che verrà corrisposta dall’INPS nel mese di Dicembre 2026. Dovranno provvedere le lavoratrici alla presentazione della domanda direttamente all’INPS.
Fino al 31 dicembre 2026, rimane operativa e senza modifiche la riduzione dei contributi a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli (l’ultimo deve avere meno di 18 anni) con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, entro il limite massimo di 3000 euro annui (250,00 euro mensili).
CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale può essere richiesto fino ai 14 anni di età del figlio (con indennità pari all’80% per i primi 3 mesi e 30% per i mesi residui).
MALATTIE FIGLI
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, con permesso non retribuito, per un massimo di 10 giorni all’anno per la malattia di un figlio di età tra i 3 e i 14 anni.
Per i figli che hanno meno di 3 anni il diritto all’assenza (sempre non retribuita) non ha limite di giornate.
CONTRATTI PER SOSTITUZIONE MATERNITA’
Il contratto di lavoro stipulato per sostituire una lavoratrice in congedo può essere prolungato anche dopo il rientro della lavoratrice stessa, fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
AZIENDE CON PIU’ DI 60 DIPENDENTI: VERSAMENTO TFR ALL’INPS
Le imprese che nel 2025 hanno occupato più di 60 dipendenti, a partire dal mese di Gennaio 2026 sono tenute a versare all’INPS il TFR dei dipendenti che hanno scelto di non aderire ai Fondi di Previdenza Complementare.
La misura non riguarda il TFR pregresso ma solo quello maturato a decorrere da gennaio 2026.
Il versamento al Fondo Tesoreria INPS avverrà tramite F24, entro il 16 del mese successivo. Al momento della liquidazione del TFR, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di erogazione di un anticipo secondo le previsioni di legge, il datore di lavoro liquiderà la somma al lavoratore recuperandola poi come credito sui contributi da versare mel mese.
PERMESSI PER MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI O CRONICHE
Dal 01/01/2026 i lavoratori con invalidità superiore al 74% affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche o i lavoratori che abbiano figli minorenni affetti da queste patologie, hanno diritto a 10 ore annue di permessi retribuiti (con le stesse regole dell’indennità di malattia) per effettuare visite mediche, esami, analisi e cure.
Per usufruire di tali permessi, il lavoratore dovrà avanzare richiesta al datore di lavoro dichiarando di essere in possesso di prescrizione medica e invalidità civile pari almeno al 74% e dovrà poi produrre l’attestazione rilasciata dalla struttura presso cui la visita o le cure sono state svolte.
Gli stessi lavoratori possono inoltre richiedere un periodo di congedo non retribuito di durata massima 24 mesi nei quali hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro (non alla retribuzione).
Dovrà quindi essere approfondita per ogni singolo caso la durata del periodo di comporto, che subisce notevoli variazioni in seguito all’entrata in vigore del provvedimento.
INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI – NON ANCORA OPERATIVI
Per le nuove misure previste in favore delle imprese per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato sarà necessario attendere future norme attuative, circolari e istruzioni, che richiederanno certamente diversi mesi. Riepiloghiamo comunque le misure previste, anche se attualmente non applicabili:
ESONERO PER OCCUPAZIONE GIOVANILE: esonero contributivo parziale per assunzioni e trasformazioni operate nell’anno 2026. Con ogni probabilità sarà una misura destinata ai giovani che non abbiano in precedenza avuto altri rapporti a tempo indeterminato (in attesa di chiarimenti)
ESONERO MADRI LAVORATRICI CON ALMENO 3 FIGLI: esonero contributivo totale, con un massimo di 8.000 euro annui, per assunzioni a tempo determinato o indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni che siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
INCENTIVO TRASFORMAZIONI PART-TIME MADRI CON ALMENO 3 FIGLI O ALMENO 1 FIGLIO DISABILE: assegnazione della priorità nelle trasformazioni a tempo parziale, con possibilità di applicare un esonero contributivo totale, con un massimo di 3.000 euro annui per 2 anni, per le lavoratrici madri di almeno 3 figli conviventi (il minore deve avere meno di 10 anni) o con almeno 1 figlio disabile, a condizione che non si riduca il monte ore complessivo aziendale.
Rimaniamo come di consueto a disposizione per ogni approfondimento necessario e per ogni ulteriore informazione anche in relazione ai chiarimenti che sicuramente il Ministero del Lavoro e l’Agenzia Entrate forniranno con apposte circolari.
Verona, 28/01/2025
Studio Faccincani

