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Versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS

  • Studio Faccincani
  • 13 feb
  • Tempo di lettura: 3 min

La Legge 199 del 30/12/2025, art.1 c. 203, detta nuove regole sullo smobilizzo del Trattamento di Fine Rapporto ampliando la platea dei datori di lavoro tenuti al versamento alla Tesoreria dell’INPS delle quote TFR maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari.

 

·         Fino al 31 dicembre 2025 la regola era chiara: il TFR veniva versato alla Tesoreria se l’azienda era già sopra i 50 dipendenti nel 2006 oppure, per aziende nate dopo, bisognava verificare il superamento della soglia dei 50 dipendenti esclusivamente nel primo anno di attività. In tutti gli altri casi, il TFR dei lavoratori rimaneva interamente in azienda, a nulla rilevando successivi ampliamenti di organico (salvo ovviamente le quote destinate dei lavoratori alla loro previdenza complementare).

La platea degli obbligati al versamento alla Tesoreria è rimasta per quasi 20 anni sostanzialmente invariata, con un modello che di fatto congelava al 2006 il perimetro dei soggetti coinvolti.

Il dato così stabilito era infatti statico e quindi al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento erano irrilevanti eventuali modifiche dell’organico aziendale, sia in diminuzione che in aumento, intervenute negli anni successivi all’anno di inizio dell’attività.

 

·         Dal 1 gennaio 2026 la legge modifica il criterio di individuazione. Sono tenuti al versamento alla Tesoreria INPS i datori di lavoro che hanno un numero di lavoratori dipendenti pari o superiore a 60, sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno o al periodo di paga considerato. La soglia dei dipendenti non resta quindi più fissa, ma sono tenuti al versamento anche i datori di lavoro che la raggiungono o superano negli anni successivi a quello di inizio dell’attività.

Anche se nella norma è scritto “anno solare”, si ritiene che l’obbligo debba essere verificato sulla base dell’anno civile precedente (quindi media dal 01/01 al 31/12 dell’anno precedente) e il versamento debba avvenire dal 1° gennaio dell’anno successivo al superamento della soglia. L’azienda che ha superato la media di 60 dipendenti nel 2025 entra nell’obbligo dal 1° gennaio 2026; chi supererà la soglia nel 2026 entrerà nell’obbligo dal 1° gennaio 2027.

 

Una volta scattato l’obbligo, la partecipazione alla Tesoreria sarà definitiva: l’uscita dal sistema non è contemplata. Anche qualora l’organico dovesse scendere sotto i 50 dipendenti, l’azienda continuerà a versare il TFR maturando alla tesoreria.

 

Come chiarito dall’INPS, nel limite dimensionale aziendale devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro: ogni lavoratore vale come unità, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e per i lavoratori a chiamata, che vengono computati in base a specifici criteri.

 

E’ comunque nostra cura monitorare l’andamento dell’organico per determinare correttamente l’entrata nell’obbligo. 

 

La modifica apportata porta sicuramente una maggiore equità tra aziende, in quanto il sistema previgente produceva nel tempo un effetto distorsivo, ma ciò che lascia perplessi sono le tempistiche: solo il 30 dicembre 2025 non poche imprese italiane hanno saputo che dal 2026 avrebbero perso un’importante fonte di autofinanziamento, quale storicamente è stato il TFR accantonato annualmente in azienda.

 

·         Per gli anni dal 2028 in avanti è già prevista una ulteriore riduzione della soglia dimensionale (oggi fissata a 60 dipendenti), che analizzeremo a tempo debito. E’ molto probabile, infatti, che i limiti verranno ancora modificati, con l’obiettivo di portare il TFR sempre più verso la Tesoreria INPS.

 

Dal punto di vista operativo, il versamento delle quote di TFR alla Tesoreria INPS avverrà mensilmente tramite il modello F24 e riguarderà il TFR maturando di tutti i dipendenti, esclusi quelli che hanno optato per un fondo di previdenza complementare.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà sempre il datore di lavoro ad erogare il TFR in busta paga al dipendente, recuperandolo poi in F24 dai contributi di quel mese.

 

Verona, 12/02/2026

Studio Faccincani

 
 
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